LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio di responsabilita' amministrativa promosso dal procuratore generale contro Mei Amerigo e, per esso deceduto gli eredi: a) Fontanini Anna Maria; b) Mei Alessandro; c) Mei Antonella; 2) Mezza Maria Vittoria, rappresentata e difesa dagli avvocati Sandro Reggiani e A. Fausto Lipara; 3) Agrimi Alessandro; 4) Cirielli Silvio e, per esso deceduto gli eredi: a) Tanzi Maria Rosaria; b) Cirielli Anna Maria Elvira; c) Cirielli Giovanna Concetta; Cirielli Elvira Maria Grazia; 5) Rinandi Alfonso; 6) Bragoni Federico; 7) Germozzi Manlio; 8) Pinto Ugo e, per esso deceduto, gli eredi: a) Pinto Danilo e b) Pinto Dino; 9) Pazzaglia Ignazio; 10) Rossi Idelfonso; 11) Associazione Laicale Maschile "S. Barnaba" quale erede del defunto fondatore e Presidente Zaccaria Negroni, e successivamente dal presidente Giovanni Cardinali. Premesso che i suddetti convenuti sono stati chiamati a rispondere singolarmente o in solido del danno erariale subito dall'Ente nazionale artigianato e piccole industrie (E.N.A.P.I.) per le somme specificatamente e indicate nell'atto di citazione relative a spese per omaggi in occasione di festivita' o in altre occasioni (natalizie, pasquali) spese di rappresentanza, ecc.. Premesso ancora che le difese di alcuni difensori e specie, nella udienza pubblica odierna, la difesa di Pinto Danilo avv. Fausto Lipara, hanno sostenuto che ai convenuti eredi va applicato il quarto comma dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nella parte in cui "la responsabilita' nei confronti degli amministratori e dei dipendenti dei comuni e delle provincie e' personale e non si estende agli eredi". Considerato che per gli Amministratori e per i dipendenti dello Stato e degli altri enti pubblici non economici la responsabilita' per danno erariale e di natura patrimoniale non ha carattere sanzionatorio e, come tale e' trasmissibile agli eredi, in base alle disposizioni del codice civile nonche' alle norme contenute negli artt. 44 e 52 del t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, negli artt. 81 e 83 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, negli art. 610 del regolamento 23 maggio 1924, n. 827 e del r.d. 13 agosto 1033, n. 1038. Tenuto presente che i convenuti hanno affermato che ormai il quarto comma dell'art. 58 citato rappresenta un principio di carattere generale in quanto si pone a corollario del primo comma dello stesso articolo per il quale nei confronti degli amministratori e del personale dipendente degli enti locali deve valere il regime giuridico previsto per gli impiegati civili dello Stato, e che se cosi' non fosse bisognerebbe sollevare questione di legittimita' costituzionale per aver il predetto quarto comma omesso di estendere il principio della non trasmissibilita' agli eredi anche al personale statale e degli altri enti pubblici non economici. Considerato che in quest'ultima ipotesi negativa l'art. 58 (quarto comma) si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione (parita' di trattamento tra dipendenti enti locali e dipendenti statali) e con l'art. 24 della Costituzione (violazione del diritto di difesa) in quanto gli eredi non avrebbero a propria disposizione, per l'avvenuto decesso del loro dante causa, tutti i mezzi di difesa che la legge pone a garanzia dei responsabili di danno per inosservanza degli obblighi di servizio) per l'esercizio del proprio diritto di difesa. Considerato che secondo questo collegio l'art. 58, quarto comma, cosi' com'e', appare anche irragionevolmente incluso nella nuova normativa per le autonomie locali in quanto le disposizioni ivi contenute contrastano con i principi dell'ordinamento sia pubblicistico (Stato, regioni, altri enti pubblici non economici) sia privatistico (trasmissibilita' agli eredi delle obbligazioni patrimoniali risarcitorie del de cius). Per il che si avrebbe un ulteriore motivo di incostituzionalita' per violazione dell'art. 97 della Costituzione nella parte in cui sancisce i principi di imparzialita' e del buon andamento dell'amministrazione. Considerato che e' rilevante per la risoluzione del giudizio di merito la proposta questione - sollevata sotto i due anzidetti profili - di legittimita' della norma denunciata ove si dovesse statuire la estensibilita' anche allo Stato e agli enti pubblici e la razionalita' della disposizione inserita soltanto in un regime riguardante una sola categoria di persone. Considerato che, cosi' come prospettata la questione appare alla Corte non manifestamente infondata.