LA CORTE DEI CONTI
   Ha    pronunciato   la   seguente   ordinanza   nel   giudizio   di
 responsabilita'  amministrativa  promosso  dal  procuratore  generale
 contro  Mei Amerigo e, per esso deceduto gli eredi: a) Fontanini Anna
 Maria; b) Mei Alessandro; c) Mei Antonella; 2) Mezza Maria  Vittoria,
 rappresentata  e  difesa  dagli  avvocati Sandro Reggiani e A. Fausto
 Lipara; 3) Agrimi Alessandro; 4) Cirielli Silvio e, per esso deceduto
 gli eredi: a) Tanzi Maria Rosaria; b) Cirielli Anna Maria Elvira;  c)
 Cirielli  Giovanna Concetta; Cirielli Elvira Maria Grazia; 5) Rinandi
 Alfonso; 6) Bragoni Federico; 7) Germozzi Manlio; 8) Pinto Ugo e, per
 esso deceduto, gli eredi:  a)  Pinto  Danilo  e  b)  Pinto  Dino;  9)
 Pazzaglia  Ignazio;  10)  Rossi  Idelfonso;  11) Associazione Laicale
 Maschile "S. Barnaba" quale erede del defunto fondatore e  Presidente
 Zaccaria   Negroni,   e   successivamente   dal  presidente  Giovanni
 Cardinali.
    Premesso che i suddetti convenuti sono stati chiamati a rispondere
 singolarmente  o  in  solido  del  danno  erariale  subito  dall'Ente
 nazionale  artigianato  e piccole industrie (E.N.A.P.I.) per le somme
 specificatamente e indicate nell'atto di citazione relative  a  spese
 per   omaggi   in  occasione  di  festivita'  o  in  altre  occasioni
 (natalizie, pasquali) spese di rappresentanza, ecc..
    Premesso ancora che le difese di alcuni difensori e specie,  nella
 udienza  pubblica  odierna,  la  difesa  di  Pinto Danilo avv. Fausto
 Lipara, hanno sostenuto che ai convenuti eredi va applicato il quarto
 comma dell'art. 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nella parte  in
 cui  "la  responsabilita'  nei  confronti  degli amministratori e dei
 dipendenti dei comuni e delle provincie e' personale e non si estende
 agli eredi".
    Considerato che per gli Amministratori e per  i  dipendenti  dello
 Stato  e  degli  altri enti pubblici non economici la responsabilita'
 per  danno  erariale  e  di  natura  patrimoniale  non  ha  carattere
 sanzionatorio  e, come tale e' trasmissibile agli eredi, in base alle
 disposizioni del codice civile nonche'  alle  norme  contenute  negli
 artt.  44  e 52 del t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, negli artt. 81 e 83
 del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, negli art. 610 del regolamento 23
 maggio 1924, n. 827 e del r.d. 13 agosto 1033, n. 1038.
    Tenuto presente che i  convenuti  hanno  affermato  che  ormai  il
 quarto   comma  dell'art.  58  citato  rappresenta  un  principio  di
 carattere generale in quanto si pone a  corollario  del  primo  comma
 dello stesso articolo per il quale nei confronti degli amministratori
 e  del  personale  dipendente degli enti locali deve valere il regime
 giuridico previsto per gli impiegati civili dello  Stato,  e  che  se
 cosi'  non  fosse  bisognerebbe  sollevare  questione di legittimita'
 costituzionale per aver il predetto quarto comma omesso di  estendere
 il principio della non trasmissibilita' agli eredi anche al personale
 statale e degli altri enti pubblici non economici.
    Considerato che in quest'ultima ipotesi negativa l'art. 58 (quarto
 comma)  si pone in contrasto con l'art. 3 della Costituzione (parita'
 di trattamento tra dipendenti enti locali e dipendenti statali) e con
 l'art. 24 della Costituzione (violazione del diritto  di  difesa)  in
 quanto gli eredi non avrebbero a propria disposizione, per l'avvenuto
 decesso  del  loro  dante causa, tutti i mezzi di difesa che la legge
 pone a garanzia dei responsabili  di  danno  per  inosservanza  degli
 obblighi di servizio) per l'esercizio del proprio diritto di difesa.
    Considerato  che  secondo questo collegio l'art. 58, quarto comma,
 cosi' com'e', appare  anche  irragionevolmente  incluso  nella  nuova
 normativa  per  le  autonomie  locali  in  quanto le disposizioni ivi
 contenute   contrastano   con   i   principi   dell'ordinamento   sia
 pubblicistico (Stato, regioni, altri enti pubblici non economici) sia
 privatistico   (trasmissibilita'   agli   eredi   delle  obbligazioni
 patrimoniali risarcitorie del de cius).
    Per il che si avrebbe un ulteriore motivo  di  incostituzionalita'
 per  violazione  dell'art.  97  della Costituzione nella parte in cui
 sancisce  i  principi  di  imparzialita'   e   del   buon   andamento
 dell'amministrazione.
    Considerato  che  e'  rilevante per la risoluzione del giudizio di
 merito la proposta  questione  -  sollevata  sotto  i  due  anzidetti
 profili  -  di  legittimita'  della  norma  denunciata ove si dovesse
 statuire la estensibilita' anche allo Stato e agli enti pubblici e la
 razionalita'  della  disposizione  inserita  soltanto  in  un  regime
 riguardante una sola categoria di persone.
    Considerato  che,  cosi' come prospettata la questione appare alla
 Corte non manifestamente infondata.